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AUTOTRASPORTO: RIMBORSO ACCISE ANNO 2011
DAL 4 GENNAIO POSSIBILE EFFETTUARE IL CALCOLO
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n°771 del 4 Gennaio 2012 con la quale si impartiscono tutte le indicazioni necessarie (compreso il Codice Tributo) in materia di recupero accise 2011 e che CONSENTE ALLE IMPRESE DI PRESENTARE IMMEDIATAMENTE LA DOMANDA PER RECUPERARE GLI INCREMENTI DI ACCISE INTERVENUTI NELL’ANNO 2011.
La tempestiva emanazione della circolare dell’A.E. n°771/2012 viene colta con grande soddisfazione dalla CNA FITA in quanto mette le imprese in condizione di riacquisire in tempi brevi la liquidità sottratta.
Inoltre rappresenta una prima e importante risposta alle richieste avanzate al Governo in occasione dell’incontro del 21 Dicembre 2011.
A seguito dell’emanazione della nota n°771/2012, è possibile procedere immediatamente alla predisposizione degli articolati conteggi (visti i numerosi incrementi intervenuti nel corso dell’anno 2011) per quantificare l’importo da richiedere a RIMBORSO‐COMPENSAZIONE e quindi rendere più celere la fruizione del beneficio.
In base a quanto stabilito in maniera sovraordinata dalla Dir. 2003/96/CE, con la nota 771 del 4 gennaio 2012 è stato precisato (ribadito) che hanno diritto all’agevolazione:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla Legge 28 Settembre 1939, n°1822 ( Trasporto Pubblico Locale ), al regolamento (CEE) n.684/92 del Consiglio del 16 Marzo 1992 ( trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus ), e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997(Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale);
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Si segnala che dal 1° gennaio 2008 NON SONO BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di MASSA MASSIMA COMPLESSIVA COMPRESA TRA 3,5 E 7,49 TONNELLATE.
FINO AL 30 GIUGNO 2012 sono aperti i termini per la presentazione agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti delle istanze di rimborso di quota parte delle accise pagate sul gasolio acquistato nel 2011 da parte delle imprese di autotrasporto.
Gli esercenti l’attività di AUTOTRASPORTO DI MERCI, sono tenuti a COMPROVARE I CONSUMI effettuati UNICAMENTE mediante le relative FATTURE di acquisto.
Il RIMBORSO può essere richiesto in FORMA DIRETTA, ovvero può essere USUFRUITO COMPENSANDO i versamenti mensili effettuati col modello F24.
Il CODICE TRIBUTO da indicare nel modello F24 è il 6740.
L’Agenzia delle dogane con la nota 771/2012 ha precisato che il SOFTWARE PER LA COMPILAZIONE E LA STAMPA DELLE DICHIARAZIONI SARÀ RESO DISPONIBILE ENTRO LA FINE DEL MESE DI GENNAIO 2012.
La CNA di Pescara è a disposizione degli Associati per ulteriori informazioni e chiarimenti al numero telefonico 085.4315200.
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