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NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER OPERATORI NON FINANZIARI
Sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 143 del 3/2/2006, recante il Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio rivolto agli operatori non finanziari.
Dal 22 aprile 2006 chi svolge le attività sotto elencate deve assolvere agli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione dei relativi dati nonché delle operazioni d’importo superiore a 12.500 euro seguendo le istruzioni ministeriali.
Queste le attività regolamentate dal suddetto decreto:
a. recupero di crediti per conto terzi
b. custodia e trasporto di denaro e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate
c. trasporto di denaro, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate
d. agenzia di affari in mediazione immobiliar
e. commercio di cose antiche
f. esercizio di case d'asta o gallerie d'arte
g. commercio - comprese l'esportazione e l'importazione - di oro per finalità industriali o di investimento
h. fabbricazione, mediazione e commercio, comprese esportazione e importazione di oggetti preziosi
i. gestione di case da gioco
l. fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane
m. mediazione creditizia
n. agenzia in attività finanziaria
I suddetti operatori sono, altresì, obbligati a segnalare all’Ufficio Italiano Cambi il più presto possibile, le operazioni sospette di illiceità a norma degli articoli 648-bis e 648-ter del codice Penale, cioè quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o qualsiasi altra circostanza conosciuta, tenuto conto della capacità economica del soggetto cui è riferita, inducano a ritenere che il denaro o i beni oggetto delle operazioni possano provenire da attività illecite..
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