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ACCONTO SUI FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI



A seguito dell’accordo interconfederale del 14 febbraio 2006 sul nuovo sistema di assetti contrattuali nell’artigianato, sono stati progressivamente avviati i negoziati per i rinnovi contrattuali.
Il numero elevato dei contratti da rinnovare, la complessità dei negoziati connessa sia alla novità del modello, sia alla necessità di adeguare i contenuti dei singoli contratti alle numerosi ed importanti leggi in materia di lavoro emanate negli ultimi anni, stanno determinando un allungamento dei tempi dei rinnovi.

Pertanto, la scrivente Confederazione, d’accordo con le altre Confederazioni artigiane, ritiene opportuno procedere all’ erogazione ai lavoratori dipendenti di un importo a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali. Tale erogazione, da detrarre dall’importo dell’una tantum che sarà definito a conclusione delle trattative dei CCNL, ha il vantaggio per le aziende di contenere l’onerosità derivante dalla erogazione senza adeguato preavviso degli importi di una tantum che verranno determinati anche in considerazione dell’elevato periodo di carenza contrattuale.

L’importo erogato a titolo di acconto verrà assorbito dai futuri aumenti contrattuali e, pertanto, cesserà di essere corrisposto quando saranno sottoscritti i rinnovi contrattuali.

Al fine di agevolare i conteggi si è ritenuto opportuno fissare una quota di acconto sui futuri aumenti contrattuali uguale per tutti i livelli, in misura pari a € 18,00 lordi mensili (da suddividere in quote orarie), per i lavoratori dipendenti da imprese cui trovano applicazione i seguenti ccnl:

- acconciatura, estetica e tricologia non curativa;
- alimentazione e panificazione;
- ceramica, terracotta, gres e decorazione piastrelle;
- chimica, gomma, plastica e vetro;
- grafica e comunicazione;
- imprese di pulizia;
- legno, arredamento e mobili;
- lapidei;
- metalmeccanica e installazione d’impianti
- occhialeria;
- odontotecnica;
- orafi e argentieri;
- pulitintolavanderie;
- tessile, abbigliamento, calzature;

Tali importi saranno riproporzionati per i rapporti di lavoro a part – time in relazione all’orario di lavoro.

Per gli apprendisti sarà corrisposto un importo pari al 70% di quello sopra stabilito.
L’erogazione dovrebbe essere corrisposta a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di febbraio 2007.

Non sono ovviamente interessate alla erogazione quelle realtà territoriali o aziendali che avessero già provveduto alla erogazione di anticipazioni contrattuali.
Si rappresenta che è opportuno dare comunicazione a ciascun lavoratore interessato di tale erogazione, facendo sottoscrivere la comunicazione per accettazione.

Gli uffici delle CNA della Provincia di Pescara sono a disposizione per eventuali chiarimenti e per il facsimile di comunicazione da dare al dipendente.

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