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DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:
ESTENSIONE A TUTTI I DATORI DI LAVORO DAL 30 DICEMBRE 2007
In data 30 novembre 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 il Decreto Ministeriale che detta i termini e le modalità per l’uso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), previsto dalla legge Finanziaria per il 2007.
A partire dal 30 dicembre 2007, data di entrata in vigore del provvedimento, la regolarità contributiva è richiesta a tutti i datori di lavoro per fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dal nostro ordinamento in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché ai fini dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.
Il DURC risulta altresì richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nelle ipotesi di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia.
Il legislatore attraverso l’emanazione del decreto in oggetto ha, di fatto, esteso a tutti i settori di attività, per le ragioni sopra richiamate, il possesso della certificazione di regolarità retributiva, inizialmente previsto soltanto per l’edilizia.
Sono soggetti abilitati al rilascio del DURC, oltre all’INPS, all’INAIL e agli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, ad esempio l’ENPALS, le casse edili, per i datori di lavoro dell’edilizia, e, in via sperimentale e limitatamente ai propri aderenti, gli Enti bilaterali.
Pur in presenza di un regime sperimentale, la CNA esprime forte soddisfazione per il riconoscimento del ruolo degli Enti bilaterali, rivendicato con determinazione dalla nostra organizzazione durante il confronto con il Governo e con le altre Parti sociali.
La richiesta del DURC avviene con apposita modulistica unificata, utilizzando, di norma, la via informatica. Detta procedura risulta obbligatoria, fra le altre ipotesi indicate nel decreto, qualora la richiesta venga effettuata dai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 12 del 1979, quindi anche dalle associazioni di categoria.
Il rilascio del DURC non è richiesto, invece, nell’ipotesi in cui l’istituto previdenziale che rilascia il documento unico di regolarità contributiva sia lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante. In tal caso, la verifica avviene senza emettere il documento.
Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive il DURC avrà validità mensile. La validità è trimestrale nel settore degli appalti privati.
Il rilascio del DURC è subordinato alla sussistenza delle condizioni di regolarità che, con riferimento alla materia contributiva, si verificano, fra le altre ipotesi, con l’accertamento della correttezza contributiva e con la richiesta autorizzata di rateazione.
Con specifico riferimento alle casse edili, la regolarità si ha allorché siano stati effettuati i versamenti del contributo e delle indennità contrattuali trattenute fino all’ultimo mese in scadenza, nonché la dichiarazione relativa a ciascun operaio occupato contenente il numero delle ore lavorate (non inferiori a quelle contrattuali), specificando in tal caso i motivi delle assenze.
Gli istituti sono tenuti al rilascio del DURC entro il termine massimo di 30 giorni, oltre il quale si perfeziona il meccanismo del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva. Le casse edili e gli enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione.
In ogni caso, in mancanza dei requisiti previsti dal decreto gli Istituti, le casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.
Tra le cause non ostative al rilascio del DURC il decreto annovera, ai soli fini della partecipazione a gare d’appalto, uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5 per cento o comunque inferiore a 100 euro.
Da ultimo, il decreto, all’art. 9, individua una serie di violazioni penali od amministrative concernenti le norme sulla sicurezza del lavoro (riportate nell’allegato A), che sono causa ostativa al rilascio del DURC per periodi predeterminati, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. Non costituiscono cause ostative al rilascio del DURC le irregolarità che siano state poste in essere anteriormente all’emanazione del decreto ministeriale.
Al riguardo, la CNA ritiene assolutamente non condivisibile l’elencazione delle violazioni ostative al rilascio del DURC riportate nell’allegato A.
L’attuale versione, infatti, individua una correlazione sproporzionata di causa-effetto tra l’entità delle violazioni e la portata delle conseguenze. Basti pensare che, a fronte dell’accertamento della mancata concessione del riposo giornaliero o settimanale inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20 per cento del totale della manodopera regolarmente impiegata, anche in via del tutto episodica, corrisponde un periodo di non rilascio del DURC pari a 3 mesi.
In particolare, nel caso delle imprese edili il mancato rilascio del DURC significa non poter partecipare agli appalti pubblici e non poter avviare nuovi cantieri privati che, sostanzialmente, determina l’impossibilità di lavorare.
E’ altresì evidente che per imprese caratterizzate da dimensioni ridotte, gli effetti connessi alla irregolarità sopra richiamata potrebbero comportare preoccupanti risvolti sul piano applicativo, ponendo in serio dubbio il principio costituzionale di eguaglianza sostanziale.
Per ulteriori informazioni riguardanti il DURC e' possibile contattare Massimo Della Torre, all'indirizzo: amministrazione@cnapescara.it o presso la CNA di Pescara (085.4315200)
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