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 LIBERA CIRCOLAZIONE PER LAVORATORI NEOCOMUNITARI

Operativa la libera circolazione nel mercato del lavoro italiano dei cittadini neocomunitari appartenenti ai Paesi aderenti dall'1.05.2004 all'Unione Europea

In seguito a quanto previsto dalla circolare n. 21/2006 del Ministero della Solidarietà Sociale circa la rinuncia del Governo Italiano, notificata alla Commissione Europea, ad avvalersi del regime transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori subordinati nell'Unione Europea, si comunica che anche i cittadini dei Paesi entrati a far parte dal 1° maggio 2004 dell'Unione Europea (cechi, sloveni, slovacchi, lettoni, estoni, lituani, polacchi ed ungheresi) possono essere assunti in Italia dai datori di lavoro senza necessità di alcuna autorizzazione e prescindendo dal sistema delle quote annuali vigente in precedenza, che pertanto persiste soltanto per gli extracomunitari.
Peraltro, alla pari degli altri cittadini europei (es. francesi, danesi, finlandesi, greci, irlandesi, ecc.), i neocomunitari di cui sopra devono adempiere all'onere della disponibilità della carta di soggiorno secondo la disciplina della legge 54/2002, la cui richiesta da produrre entro tre mesi dall'ingresso sul territorio della Repubblica, alla Questura competente del luogo in cui gli interessati si trovano utilizzando la modulistica in uso, deve essere corredata da fotografia ed esibendo il passaporto ovvero altro documento d'identificazione valido.

Per i lavoratori subordinati occorre esibire un attestato di lavoro ovvero una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, mentre per i lavoratori stagionali occorre allegare copia del contratto di lavoro.
La carta di soggiorno viene rilasciata entro 120 giorni dalla richiesta, ma nel frattempo il richiedente può soggiornare nel territorio italiano. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno:

* i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non superiore a tre mesi, poiché il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio italiano, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro circa il periodo presunto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;
* i lavoratori stagionali, quando sono titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attività.

Peraltro si avvisa che per soggiorni di durata non superiore a tre mesi, che non comportano la richiesta della carta di soggiorno, gli interessati devono realizzare unicamente gli altri eventuali adempimenti richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio di particolari attività.
Infine si segnala sia che la carta di soggiorno ha validità di 5 anni ovvero per soggiorni inferiori all'anno ha durata corrispondente ai motivi del soggiorno (es. durata corsi di studio), sia che la stessa è rinnovabile a tempo indeterminato per i casi in cui è rilasciata per la durata dei 5 anni.
In riferimento a quanto precede viene meno la trattazione da parte dello Sportello Unico Immigrazione delle pratiche dei cittadini neocomunitari in parola, comprese quelle corrispondenti alle quote del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 14.02.2006, mentre l'esercizio delle funzioni e dei compiti nei riguardi degli stessi da parte della Direzione Provinciale del Lavoro sarà identico a quello degli italiani.


Per ulteriori informazioni, rivolgersi presso gli uffici della CNA di Pescara.

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