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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
NUOVI PROVVEDIMENTI IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2007
Con il Provvedimento sulla tutela e la sicurezza in materia di lavoro emanato in via definitiva dal Parlamento il 1° agosto 2007, entrano in vigore dal 1° settembre 2007, due importanti provvedimenti:
1) TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI DI QUALUNQUE SETTORE DI ATTIVITA' (TITOLARI E DIPENDENTI)
2) DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IN TUTTI I SETTORI OVE SI RISCONTRI LAVORO IN NERO
In riferimento ai tesserini di riconoscimento, segnaliamo alle imprese interessate che possono essere acquistati presso l'ufficio della CNA di Pescara. I dati che devono essere indicati sono: la denominazione, la Partita IVA e la sede dell'azienda, le generalità del dipendente e la sua fotografia, che verra' restituita.
La CNA Installazione ed Impianti rende nota una comunicazione del Ministero del Lavoro che, rispondendo ad un interpello ha chiarito che per i dipendenti delle imprese impiantistiche l'obbligo di esporre il tesserino di identificazione è valido solo quando l'attività è svolta all'interno di un cantiere edile.
In caso di attività svolte fuori da un cantiere edile (condomini, abitazioni, strutture industriali, etc.) tale obbligo non scatta.
Viene quindi esplicitato che l'obbligo di fornire ai lavoratori il tesserino di riconoscimento con fotografia vale solo quando l'attività sia svolta in cantieri rientranti nell'ambito di applicazione dell'allegato I del DLGS 494/96 (Direttiva Cantieri).
E' comunque confermato l'obbligo, per i dipendenti di imprese impiantistiche, di portare il tesserino qualora siano impegnati in cantieri edili. Tale obbligo sussiste anche per il titolare di impresa artigiana impiantistica che opera all'interno di un cantiere edile.
SANZIONI ELEVATE PER VIOLAZIONI AL D.LGS. 626/94
L'art. 8 c. 11 del D. Lgs. n 626/94 prevede l'obbligo di comunicare alla ASL territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Con la Legge Finanziaria 2007 la mancata comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 2.580 a 15.490 Euro a carico del Datore di Lavoro e del dirigente.
I due obblighi distinti sono tra l'altro separatamente sanzionabili dagli organi di vigilanza destinatari della comunicazione (ASL e DPL).
Il Datore di Lavoro una volta frequentato il Corso di Formazione per RSPP dovrà trasmettere la comunicazione allegando copia dell'attestato di frequenza del corso per documentare l'idoneità tecnico-professionale a svolgere l'incarico.
In assenza dell'attestato si consiglia almeno temporaneamente di inviare la comunicazione allegando fotocopia della Scheda di Iscrizione al Corso e trasmettendo successivamente l'attestato di frequenza.
Attenzione: anche l'omessa presentazione del POS ed il mancato svolgimento della riunione periodica di sicurezza (obbligatoria almeno annualmente per aziende con oltre 15 addetti) prevede un'analoga sanzione da 2.580 a 15.490 Euro.
CORSI DI FORMAZIONE
La Leonardo S.r.l., societa' della CNA, a partire dalla seconda decade del mese di Settembre prevede i seguenti corsi:
- Corso per Addetto al Pronto Soccorso;
- Corso per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
- Corso sui Ponteggi. I corsi si svolgeranno presso la sede della C.N.A. di Pescara in Via Cetteo Ciglia, 8.
Durante i Corsi verranno affrontati argomenti relativi a: quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori, tutela assicurativa, registro infortuni, appalti e sicurezza, valutazione dei rischi, principali tipi di rischio, dispositivi di protezione individuali, organi di vigilanza, prevenzione sanitaria, prevenzione incendi, e le normative specifiche per l'edilizia, montaggio e smontaggio ponteggi eccetera.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la LEONARDO s.r.l., telefono 085.4315200, oppure via e-mail all'indirizzo leonardo@cnapescara.it.
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