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SISTRI: ANALISI DEL DECRETO MINISTERIALE 9 LUGLIO 2010
Seppure con enorme ritardo è stato emanato il Decreto Ministeriale 9 luglio 2010, che
corregge ed integra le disposizioni per l’attuazione del SISTRI di cui al Decreto 17/12/2009.
Questo Decreto è stato emanato per recepire, seppure in maniera parziale ed incompleta,
le proposte di semplificazione, razionalizzazione, correzione e riduzione dei costi, avanzate dalla CNA in questi mesi.
Infatti esso prevede la riapertura dei termini per le domande di autorizzazione e i corsi delle officine, la riduzione delle tariffe per i produttori di modiche quantità di rifiuti, semplificazioni per le imprese che operano attraverso le associazioni.
Sono stati inoltre inseriti nel Decreto alcuni chiarimenti in merito al calcolo dei dipendenti.
OPERATIVITA' DEL SISTEMA SISTRI
Il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) sarà operativo dal 1°
ottobre 2010, per tutti i soggetti interessati.
CONSEGNA DISPOSITIVI ALLE IMPRESE E INSTALLAZIONE BLACK BOX
Il termine per il completamento della procedura di consegna dei dispositivi USB alle
imprese e per l’installazione delle BLACK BOX, è prorogato al 12 settembre 2010.
RIAPERTURA TERMINI PER LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E I CORSI DELLE OFFICINE
L’elenco delle officine autorizzate all’installazione delle black box non è più una lista
chiusa. E' previsto lo svolgimento di due corsi annuali a decorrere dal 2011, nelle date indicate sul portale Sistri. È previsto un corso aggiuntivo anche per il 2010, nei giorni 29 e 30 luglio (per imprese che presentino domanda di autorizzazione entro il 26 luglio 2010 ore 12.00).
CONTRIBUTI
Con questo secondo Decreto correttivo sono stati modificati, in senso favorevole i contributi di iscrizione per le imprese di piccole dimensioni e con piccole produzioni di rifiuti. I nuovi contributi sono inseriti in un tabella aggiuntiva all’allegato II del DM 17.12.2009.
| ENTI O IMPRESE PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI* |
| Addetti/U.L. |
Quantitativi annui |
Contributi
DM correttivo |
Contributi DM 17.1.2009 |
| da 1 a 5 |
fino a 200 kg |
€ 50 |
€ 120 |
| da 1 a 5 |
oltre 200 e fino a 400 kg |
€60 |
€ 120 |
| da 6 a 10 |
fino a 400 kg |
€60 |
€ 120 |
*: Le tariffe per i non pericolosi sono rimaste invariate, per cui fino a 5 addetti, per le stesse quantità annue prodotte , il contributo per i non pericolosi è più alto; dai 6 ai 10 addetti, per le stesse quantità, il contributo per i pericolosi è uguale a quello per i non pericolosi. Occorre però sottolineare che, per questi produttori di non pericolosi, l’adesione è facoltativa.
CONTRIBUTI GIA' VERSATI CON I PRECEDENTI IMPORTI
I soggetti interessati alle modifiche che, prima dell’entrata in vigore del DM, hanno già versato contributi più alti, perché dovuti o per errore di calcolo, potranno usufruire di un meccanismo di conguaglio sui contributi per gli anni successivi.
Per ottenere il conguaglio dovranno però inviare una comunicazione via FAX o per posta elettronica, su apposito modulo che verrà predisposto dal SISTRI e pubblicato sul sito.
MODALITA' DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
Il correttivo modifica le modalità di versamento descritte nell’allegato II del DM
17.12.2009.
IMPRESE CHE POSSONO OPERARE ATTRAVERSO ASSOCIAZIONI
Sono modificate le tipologie di imprese che possono operare attraverso le associazioni
imprenditoriali:
| DM 17.12.2009 |
CORRETTIVO |
| Le imprese che raccolgono e trasportano i
propri rifiuti pericolosi (art. 212, co. 8, D.Lgs.
n. 152/2006) |
Invariato |
| Imprenditori agricoli, dell’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi |
Eliminati come categoria autonoma. Ora sono più correttamente equiparati agli
altri produttori di pericolosi sulla base
delle quantità annue prodotte |
| Soggetti la cui produzione annua non eccede le due tonnellate di rifiuti pericolosi |
Soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti
pericolosi, compresi gli imprenditori
agricoli, dell’articolo 2135 del Codice
Civile |
| Soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi |
Soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non
pericolosi |
Soggetti di cui all’ articolo 1, comma
4 (i soggetti che possono aderire
volontariamente) |
Invariato |
MODULI DI ISCRIZIONE
Criterio di calcolo dei dipendenti.
Nei moduli di iscrizione (allegati al DM 15/2/2010) nel punto 2.3 “ulteriori dati per l’unità
locale” viene modificato il criterio di calcolo dei dipendenti.
IL SERVIZIO DELLA CNA DI PESCARA PER LA GESTIONE DEL SISTRI
La CNA di Pescara può provvedere alla GESTIONE dei dati sui rifiuti per conto delle imprese associate che, per organizzazione o per scelta, non hanno o non vogliono dotarsi di una struttura informatica interna.
Ciò consentirà di diminuire i carichi di lavoro e gli investimenti di cui altrimenti le aziende dovrebbero farsi carico (Personal Computer, linea internet adsl, ecc.)
E’ previsto anche un servizio di consulenza personalizzato e di formazione per quelle imprese che intendono gestire in proprio il SISTRI.
Il Servizio Ambiente di CNA PESCARA è a disposizione per chiarimenti e per qualsiasi informazione: rivolgersi alla LEONARDO s.r.l., società della CNA, telefonando al numero
085.4315200, oppure via e-mail all'indirizzo leonardo@cnapescara.it.
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